Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 17/03/1995 n. 230

a) superiori a 20 KeV;

b) superiori a 5 KeV ed inferiori o eguali a 20 KeV, quando l'inten sità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funziona mento, sia eguale o superiore a 1 µSv / h a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura;

2) tubi catodici in apparecchiature che forniscono immagini visive, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento, sia eguale o superiore a 5 µSv / h a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura. TA.B I - 1 Suddivisione dei principali radionuclidi nei gruppi di radiotossicità. ( a ) Radiotossicità molto elevata ( gruppo 1 )omissis ( b ) Radiotossicità elevata ( gruppo 2 )omissis ( c ) Radiotossicità moderata ( gruppo 3 )omissis ( d ) Radiotossicità debole ( gruppo 4 )omissis Allegato II Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi

1. Esenzioni

1.1. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, del presente decreto non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi nei quali la concentrazione di radionuclidi è inferiore a 100 Bq/g, ovvero a 500 Bq/g nel caso di sostanze radioattive naturali solide;

b) alle sorgenti sigillate che vengano rispedite dall'utilizzatore al fornitore e che non contengano materie fissili speciali.

2. Invio di rifiuti radioattivi verso Stati membri dell'Unione europea

2.1. Il detentore di rifiuti radioattivi sul territorio italiano che intenda spedirli o farli spedire in altro Stato membro dell'Unione europea deve far pervenire all'Autorità competente di cui all'art. 32, comma 2, la domanda di autorizzazione alla spedizione dei rifiuti utilizzando la parte 1 del Documento uniforme riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato. Copia della domanda deve essere inviata anche all'ANPA.

2.2. L'Autorità competente italiana, acquisisce, ove previsto, il parere del- l'ANPA ed invia per l'approvazione la domanda alle Autorità competenti del Paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito, indicate nell'Appendice 2.

2.3. Se tutte le necessarie approvazioni previste per la spedizione sono state concesse, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore dei rifiuti a procedere all'invio degli stessi, trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme succitato. Copia di detto documento viene trasmessa dalla Autorità competente italiana alle Autorità che hanno comunicato la loro approvazione, nonchè all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

2.4. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato di ricevimento dei rifiuti radioattivi, trasmessogli dalla Autorità competente del Paese di destinazione, al detentore che ha proceduto all'invio degli stessi.

3. Ricevimento di rifiuti radioattivi da Stati membri della Unione europea

3.1. L'Autorità competente italiana che ha ricevuto dall'Autorità competen- te di un Paese membro dell'Unione europea la richiesta per la spedizione o il transito sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi, sentita ove previsto l'ANPA, comunica all'Autorità competente del Paese richiedente la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato di approvazione, trasmettendole la parte 2 del Documento uniforme. Copia dello stesso documento viene trasmessa al- l'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

3.2. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi il destinatario sul territorio italiano trasmette all'Autorità competente italiana e all'AN- PA l'attestato di ricevimento, utilizzando il modello di cui alla parte 5 del Documento uniforme.

3.3. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato alle Autorità degli altri Paesi coinvolti nell'operazione.

4. Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione europea

4.1. Nel caso di transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi oggetto di spedizione tra Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato sentita l'ANPA, trasmette all'Autorità competente del paese membro dell'Unione europea che ne ha fatto richiesta la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato, utilizzando la parte 2 del Documento uniforme.

4.2. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente.

5. Importazione di rifiuti radioattivi nell'Unione europea

5.1. Per l'importazione sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti da un Paese esterno all'Unione europea, si segue la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. Il destinatario sul territorio italiano deve agire come se fosse il detentore di detti rifiuti.

5.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che il destinatario dei rifiuti radioattivi abbia negoziato una clausola con il detentore nel Paese terzo, la quale obblighi il detentore stesso a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata.

6. Esportazione di rifiuti radioattivi dall'Unione europea

6.1. Per l'esportazione di rifiuti radioattivi dal territorio italiano verso un Paese esterno all'Unione europea, il detentore presenta domanda di autorizzazione alla spedizione all'Autorità competente italiana, utilizzando la parte 1 del Documento uniforme. L'Autorità italiana, acquisito, ove previsto, il parere dell'ANPA, trasmette la domanda all'Autorità del Paese di destinazione e alle Autorità degli eventuali Paesi di transito.

6.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti abbia negoziato con il destinatario degli stessi una clausola contrattuale che obblighi quest'ultimo a rendere tempestivamente una dichiarazione o un attestato dell'avvenuto arrivo dei rifiuti indicante altresì il valico di frontiera d'ingresso nel Paese di destinazione.

6.3. Acquisite le approvazioni degli eventuali Paesi di transito, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore ad effettuare la spedizione, trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme e invia copia di detto documento all'Autorità del Paese di destinazione e alle Autorità degli eventuali Paesi di transito. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

6.4. Entro due settimane a decorrere dalla data di arrivo a destinazione dei rifiuti radioattivi, il detentore iniziale dei rifiuti stessi, utilizzando la parte 5 del Documento uniforme, notifica all'Autorità competente italiana che detti rifiuti hanno raggiunto la loro destinazione, indicando l'ultimo valico di frontiera dell'Unione europea attraversato.

7. Transito di rifiuti radioattivi provenienti e destinati a un Paese non facente parte dell'Unione europea

7.1. Per il transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti e destinati verso un Paese non facente parte dell'Unione europea, per i quali l'Italia è il Paese d'ingresso nell'Unione va seguita la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. E' considerato detentore il responsabile della spedizione sul territorio italiano.

7.2. Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti radioattivi con sede nel Paese esterno all'Unione europea si sia impegnato formalmente, mediante una dichiarazione, a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata.

8. Documentazione di accompagnamento delle spedizioni di rifiuti radioattivi

8.1. Il detentore di rifiuti radioattivi, prima di ciascuna spedizione, compila un elenco dei colli oggetto della spedizione stessa, utilizzando la parte 4 del Documento uniforme. Detto elenco deve accompagnare, insieme alle parti 1 e 3 del Documento uniforme, i rifiuti radioattivi durante la spedizione e dovrà essere allegato all'attestato di ricevimento.

9. Criteri per le autorizzazioni

9.1. Non possono essere autorizzate esportazioni di rifiuti radioattivi:

a) con destinazione a sud della latitudine 60° sud;

b) verso uno Stato che non sia membro dell'Unione europea e che sia parte della quarta Convenzione ACP-CEE, salvo quanto previsto al punto 9.2, lett. a) e b);

c) verso un paese esterno all'Unione europea che, in base ai criteri definiti dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 della direttiva 92/3/Euratom, non possegga risorse tecniche, giuridiche o amministrative atte a garantire una gestione sicura dei rifiuti.

9.2. Se sono rispettate le disposizioni di legge applicabili, le autorizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, non possono essere rifiutate:

a) per il ritorno al paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti o esportati ai fini del loro trattamento;

b) per il ritorno al paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile nucleare irradiato che sia stato effettuato in un paese diverso;

c) per il ritorno dei rifiuti al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata.

9.3. Una domanda può riguardare più di una spedizione purchè:

a) i residui radioattivi a cui essa si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive, e

b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti, e

c) gli inoltri previsti, qualora le spedizioni interessino Paesi terzi, siano effettuati attraverso lo stesso valico di frontiera di entrata e/o di uscita dell'Unione europea e attraverso lo stesso valico di frontiera del Paese terzo o dei Paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.

9.4. L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a tre anni.

9.5. Le condizioni di cui ai punti 3.1 e 4.1 eventualmente definite dall'Autorità competente italiana non possono essere più gravose di quelle previste per analoghe spedizioni nazionali. Allegato III Determinazione, ai sensi dell'art. 82 del presente decreto, delle modalità e dei criteri per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti, nonchè delle aree di lavoro

0. Definizioni

0.1. Ai fini del presente Allegato valgono, oltre quelle di cui al Capo II, le definizioni di cui al punto 0.1 dell'Allegato IV.

1. Classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione

1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV.

1.2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti sottoposti, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, ad una esposizione non superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV.

2. Apprendisti e studenti

2.1. AI fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attività di studio o di apprendistato, vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni, che si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;

b) apprendisti e studenti di età compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a);

c) apprendisti e studenti di età non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a);

 

Pagina 19/23 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional